Sez. 2, Sentenza n. 6006 del 22/11/1984 (Rv. 437673 - 01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - ISCRIZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE PUR CONOSCENDO L'AVVENUTA VENDITA DEL MEDESIMO BENE GIÀ EFFETTUATA DAL PROPRIO ALIENANTE SENZA ISCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI DI DETTO ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - ISCRIZIONE DEL TITOLO DI ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE PUR CONOSCENDO L'AVVENUTA VENDITA DEL MEDESIMO BENE GIÀ EFFETTUATA DAL PROPRIO ALIENANTE SENZA ISCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEI DANNI DI DETTO ACQUIRENTE - SUSSISTENZA.*
Anche nel sistema tavolare opera il principio secondo cui non va esente da responsabilità ed è tenuto al risarcimento dei danni l'acquirente di un immobile, il quale, pur conoscendo l'avvenuta vendita del medesimo bene, effettuata dal proprio alienante, nonché la mancata iscrizione del relativo contratto da parte del primo compratore, iscriva il proprio titolo di acquisto, giacché la legittimità in astratto della intavolazione non vale ad escludere la responsabilità in concreto del secondo acquirente, il quale - iscrivendo il proprio titolo - pone in essere una condotta di cosciente cooperazione dell'inadempimento dell'alienante verso il primo acquirente. (V 76/81, mass n 417767; (contra 1983/76, mass n 380800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)