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Sez. 3, Sentenza n. 4832 del 03/10/1975 Ud. (dep. 14/04/1976) Rv. 133955 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONDANNATO - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ABUSIVAMENTE COSTRUITO - ILLEGITTIMITA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1975-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133955-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DA PARTE DEL CONDANNATO - DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ABUSIVAMENTE COSTRUITO - ILLEGITTIMITA DELL'OBBLIGO.*

E illegittima la clausola con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato abusivamente costruito.L'art 165 cod pen, infatti, indica tassativamente i casi nei quali la concessione della sospensione condizionale della pena puo essere subordinata all'adempimento di obblighi da parte del condannato quando cioe questi sia obbligato a restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Non puo pertanto estendersi la portata dell'art 165 cod pen oltre i casi in esso considerati, e in particolare includersi nel concetto di 'Obbligo alla restituzioné anche l'Obbligo a rimettere in pristino le situazioni dei luoghi alterati con la commissione del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)