Sez. 4, Sentenza n. 29649 del 08/07/2025 Cc. (dep. 25/08/2025) Rv. 288331-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di garanzia postumo - Esclusione - Condizioni - Precedente fissazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 294, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Effettivo espletamento - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO
In tema di misure cautelari personali, la previsione dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., a termini della quale il giudice, per non far luogo all'interrogatorio di garanzia postumo, deve aver già proceduto a quello preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., postula che quest'ultimo sia stato effettivamente espletato, non risultando sufficiente la mera notifica dell'invito a presentarsi all'imputato e al difensore, nel caso in cui gli stessi non siano comparsi all'udienza fissata per lo svolgimento dell'incombente.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 47, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)