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Sez. 1, Sentenza n. 11386 del 11/10/1999 (Rv. 530585 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE | Motivi aggiunti - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530585-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - IN GENERE

L'appellante deve formulare tutte le sue censure con l'atto d'appello e nulla può aggiungere nel prosieguo, perché, in forza della regola della specificità dei motivi, con tale atto consuma definitivamente il diritto d'impugnazione, fissando i limiti di devoluzione della controversie in sede di gravame (nella specie l'appellante principale aveva formulato nuovi motivi con l'appello incidentale, contenuto nella comparsa di risposta all'appello della controparte, e sugli stessi la corte d'appello non si era pronunciata; la S.C., sul rilievo che all'appellante principale è precluso l'appello incidentale e sulla base dell'esposto principio, ha dichiarato infondata la censura di omessa pronuncia, non dovendo né potendo la corte d'appello esaminare domande che la parte non era processualmente legittimata a formulare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)