Sez. L, Sentenza n. 2779 del 22/04/1983 (Rv. 427691 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine di affermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve aversi riguardo oltre che all'oggetto della prestazione ed all'incidenza del rischio dell'attività produttiva, anche al ricorso di essenziali requisiti quali il vincolo di subordinazione e l'inserzione continuativa dell'opera professionale del lavoratore nell'organizzazione dell'imprenditore, la quale sussiste ove vi sia l'Obbligo giuridico del soggetto di mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, ben potendo le modalità di esplicazione della prestazione variare in relazione alla natura delle mansioni ed alle esigenze della impresa; mentre non sono decisivi altri elementi quali le modalità del corrispettivo e l'osservanza di un orario di lavoro o il nomen iuris adottato dalle parti all'atto della Costituzione o nel corso del rapporto. (Conf 3299/82, mass n 421266; (Conf 2935/82, mass n 420840; (Conf 5471/80, mass n 409336).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)