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Sez. L, Sentenza n. 2310 del 10/04/1980 (Rv. 405989 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - DESIGNAZIONE DELL'EREDE DEL COLONO COME PERSONA IDONEA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - RINUNZIA DELL'EREDE MEDESIMO ALLA PROROGA LEGALE - ADESIONE DEGLI ALTRI COEREDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405989-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - DESIGNAZIONE DELL'EREDE DEL COLONO COME PERSONA IDONEA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - RINUNZIA DELL'EREDE MEDESIMO ALLA PROROGA LEGALE - ADESIONE DEGLI ALTRI COEREDI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art 2168 cod civ l'erede del colono che, dopo la morte di quest'ultimo, e designato dagli altri eredi con atto recettizio diretto al concedente come persona idonea alla prosecuzione del rapporto, diventa l'unico titolare del contratto di Colonia parziaria e puo quindi rinunciare alla proroga del contratto stesso, senza che sia necessario per la validita di tale rinunzia l'adesione degli altri coeredi i quali non hanno alcun potere sul rapporto. (V 1344/79, mass n 397615; (V 2946/76, mass n 381705).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)