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Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 27/10/1967 (Rv. 330074 - 01)

LOCAZIONE - MOLESTIE - IN GENERE - DISTINZIONE FRA MOLESTIE DI DIRITTO E DI FATTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330074-01

LOCAZIONE - MOLESTIE - IN GENERE - DISTINZIONE FRA MOLESTIE DI DIRITTO E DI FATTO - RILEVANZA - LIMITI.*

La distinzione tra molestie di fatto e molestie di diritto assume rilievo nell'ipotesi che si controverta tra locatore e conduttore circa l'Obbligo del primo di garantire il secondo per le molestie arrecategli dal terzo che rivelino, per essere fondate sulla pretesa della proprieta o di un diritto reale sulla cosa locata, un difetto di diritto nel locatore al momento del perfezionamento del contratto di locazione. La distinzione stessa, invece, non ha Rilevanza se il rapporto controverso sia quello, chiaramente non contrattuale, intercedente tra conduttore e terzo molestante, sorgente da un lamentato fatto illecito di quest'ultimo volto a limitare comunque il diritto di godimento acquistato da quello sulla cosa locata..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)