Sez. 3, Sentenza n. 5450 del 08/11/1985 (Rv. 442653 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - MOLESTIA DI FATTO - NOZIONE - FATTISPECIE (INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALL'APPARTAMENTO SOVRASTANTE).*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - MOLESTIA DI FATTO - NOZIONE - FATTISPECIE (INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALL'APPARTAMENTO SOVRASTANTE).*
Si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi del secondo comma dell'art. 1585 cod. civ. - qualora il pregiudizio al conduttore medesimo derivi da un atto illecito aquiliano del terzo, senza che venga posto in questione, né direttamente né indirettamente, il diritto di quello al godimento della cosa locata. (nella specie, la suprema Corte ha escluso la responsabilità del locatore - dedotta à termini degli artt. 1585 e 1575 n. 3 cod. civ. - in relazione ai danni verificatisi nella cosa locata in conseguenza di infiltrazioni, provenienti dall'appartamento sovrastante e dovute al comportamento colposo - consistente nella omissione di riparazione di piccola manutenzione - del conduttore dello stesso). (V 3831/77, mass n 387502; (V 3295/73, mass n 367170; (V 2658/67, mass n 330074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 com. 3, Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)