Sez. 5, Sentenza n. 14985 del 20/11/2000 (Rv. 541913 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Sentenza penale di proscioglimento - Autorità di cosa giudicata nel processo tributario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La norma di cui all'art. 12 del D.L. n. 429 del 1982 è da ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; ad una tale conclusione deve pervenirsi sulla base della lettera e della ratio dell'art. 207 disp. att. cod. proc. pen., nonché sulla base della considerazione secondo cui non può ritenersi vincolante una decisione resa in un processo nel quale una delle parti del processo tributario non sia stata presente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 207 CORTE COST., Legge 28/05/1931 num. 602 art. 207 CORTE COST., Decreto Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)