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Sez. 4 - , Sentenza n. 8163 del 13/02/2020 Ud. (dep. 02/03/2020) Rv. 278603 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obblighi di informazione e formazione dei lavoratori - Violazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di omicidio colposo.
Stato
decisa il 2020-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278603-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l'adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore, ascrivibile al non corretto uso di un macchinario dovuto all'omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 all. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 all. 37, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 all. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)