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Sez. 4, Sentenza n. 21242 del 12/02/2014 Ud. (dep. 26/05/2014) Rv. 259219 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di formazione dei lavoratori - Lavoratore esperto - Esonero dall'obbligo - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259219-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)