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Sez. 3 - , Sentenza n. 16498 del 08/11/2018 Ud. (dep. 16/04/2019) Rv. 275560 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di formazione dei lavoratori - Contenuto.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275560-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell'attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall'esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d'uso necessaria alla salvaguardia dell'incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. (In motivazione la Corte ha precisato che può essere ritenuta eccezionale o abnorme - e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso - solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)