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Sez. 2, Sentenza n. 4667 del 19/11/2010 Cc. (dep. 09/02/2011) Rv. 249658 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Condannati per il reato di associazione di stampo mafioso - Omissione dell'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali derivanti da atto pubblico - Reato ex art. 31 legge 13 settembre 1982, n. 646 - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249658-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 è configurabile anche nel caso in cui l'omessa comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali riguardi l'acquisto di un immobile previa erogazione di un mutuo di importo pari (con stipulazione dei relativi atti pubblici), poiché trattasi di attività negoziale che incide, se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)