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Sez. U, Sentenza n. 18474 del 28/11/2024 Ud. (dep. 16/05/2025) Rv. 287944-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Obbligo di comunicare variazioni patrimoniali ex art. 30 legge n. 646 del 1982 – Omessa comunicazione di acquisizioni provenienti da successione ereditaria – Rilevanza penale – Sussistenza – Condizioni.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287944-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

L'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nell'ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l'onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l'idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto.

Costituzione art. 25 com. 2, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)