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Sez. 1, Sentenza n. 5306 del 05/05/1992 (Rv. 477094 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri | Beni ed attività - Spettanza al fallimento - Contestazione - Acquisizione alla massa fallimentare - Provvedimenti del giudice delegato o del tribunale in sede di reclamo - Impugnazione - Mezzi.
Stato
decisa il 1992-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477094-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Poteri

Il giudice delegato può emettere, ai sensi dell'art. 25, primo comma n. 2 legge fall. provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare (nella specie, trattavasi di una licenza relativa ad un esercizio pubblico, concesso in affitto), solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi. Se, ciò nonostante, tali provvedimenti vengono pronunziati, essi devono ritenersi giuridicamente inesistenti per carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che contro i medesimi, non suscettibili di passare in giudicato, e contro quelli adottati dal tribunale in sede di decisione sul reclamo, ex art. 26 legge fall., non è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., restando in facoltà di qualsiasi interessato di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)