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Sez. 1, Sentenza n. 8004 del 02/09/1996 (Rv. 499428 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI | Provvedimenti urgenti per l'acquisizione di beni mobili del fallito - Limiti.
Stato
decisa il 1996-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499428-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI

La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fall., di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali beni mobili, in possesso del fallito o del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino le spettanze al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)