Sez. 3, Sentenza n. 729 del 20/01/2003 (Rv. 559861 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE | Transazione relativa ad un rapporto di assicurazione - Riferimento ad elementi esterni all'atto per individuare le reciproche concessioni - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD PROBATIONEM" - IN GENERE
Poiché solo per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam" l'oggetto del contratto deve essere determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall'atto stesso, e non acquisibili aliunde, laddove questo principio non è utilizzabile per i contratti ove la forma scritta è prescritta solo ad probationem", legittimamente nella transazione relativa ad un contratto di assicurazione si può far riferimento ad elementi esterni all'atto per individuare quali siano le rinunce reciproche scambiate dalle parti in sede di stipulazione del contratto di transazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)