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Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 04/02/1995 (Rv. 490302 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Appello - Proposizione con citazione - Atto di impugnazione - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490302-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

In tema di divorzio, ove l'appello sia stato proposto con citazione, anziché con ricorso, deve escludersi la nullità dell'atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge, non rilevando che in detti termini sia stata effettuata la notificazione dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)