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Sez. 1, Sentenza n. 10251 del 01/12/1994 (Rv. 488938 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Sentenza di divorzio - Appello - Disciplina applicabile - Proposizione dell'appello con citazione anziché con ricorso - Tempestività dell'appello - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488938-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Con riguardo a sentenza di divorzio, resa dal tribunale anteriormente all'entrata in vigore della legge n.74 del 1987, l'appello, ai sensi della disposizione dell'art. 23, terzo comma, di detta legge, è regolato dalla disciplina della legge medesima e, quindi, ai sensi dell'art. 8 di essa, nella parte in cui sostituisce l'art.4, dodicesimo comma della legge n.898 del 1970, è soggetto al rito camerale e va proposto con ricorso da depositarsi in cancelleria nei termini perentori di cui agli artt. 325-327 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in caso di proposizione dell'appello con citazione, anziché con ricorso, l'appello medesimo può considerarsi tempestivo solo quando il deposito del relativo atto presso la cancelleria del giudice "ad quem" sia avvenuto nei termini suddetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 4, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)