Sez. L, Sentenza n. 969 del 25/02/1978 (Rv. 390308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DI ANZIANITA - DISCIPLINA NORMATIVA - RIFERIMENTO AL TEMPO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - ANZIANITA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE CIVILE - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - DI ANZIANITA - DISCIPLINA NORMATIVA - RIFERIMENTO AL TEMPO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - ANZIANITA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE CIVILE - RILEVANZA.*
Il diritto all'indennita d'anzianita e regolato dalle norme vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la disposizione dell'art 2120 cod civ, secondo cui l'ammontare dell'indennita d'anzianita deve essere proporzionale agli anni di servizio, si applica anche con riferimento agli anni di servizio anteriori all'entrata in vigore del codice civile. (Conf 909/75, mass n 374293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)