Sez. L, Sentenza n. 909 del 11/03/1975 (Rv. 374293 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA NORMATIVA - RIFERIMENTO AL TEMPO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - ACCORDI DURANTE IL RAPPORTO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA NORMATIVA - RIFERIMENTO AL TEMPO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE - ACCORDI DURANTE IL RAPPORTO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Il diritto all'indennita di anzianita e regolato dalla legge del tempo in cui sorge e cioe dalle norme giuridiche vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, giacche la precedente disciplina, eventualmente difforme, non puo essere ultrattiva e non puo precludere al legislatore il potere di regolare gli effetti ulteriori dei rapporti giuridici non ancora esauriti, ma puo soltanto fare salvi gli effetti pregressi. Pertanto, gli Atti di disposizione e gli accordi relativi all'indennita di anzianita nel corso del rapporto di lavoro, ancorche consentiti dalla legge del tempo nel quale sono avvenuti, proprio perche operano nell'ambito del rapporto di lavoro, ma per un diritto che si matura al termine di esso, non possono avere efficacia se contrastano con la legge vigente in tale momento: ogni regolamentazione dell'indennita di anzianita in pendenza del rapporto di lavoro rimane sottoposto alla condicio juris della compatibilita di essa con le Disposizioni di legge vigenti al momento in cui cessera il rapporto. (Conf 2131/72, mass n 359380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)