Sez. 6, Sentenza n. 29150 del 09/05/2017 Cc. (dep. 12/06/2017) Rv. 270696 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza - Estensione al periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza, ricomprende anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., ancorchè quest'ultimo provvedimento non sia stato comunicato alle parti ed a condizione che l'ordinanza di cui all'art.304, comma primo, lett.c, cod.proc.pen. sia stata adottata prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)