Sez. 6, Sentenza n. 15162 del 19/03/2014 Cc. (dep. 02/04/2014) Rv. 258635 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza - Estensione al periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni - Necessità che il giudice procedente emetta una ulteriore ordinanza di sospensione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Qualora i termini di durata della custodia cautelare vengano sospesi dal giudice procedente, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, l'effetto sospensivo non opera anche in relazione all'eventuale periodo di proroga di detti termini successivamente accordato - su richiesta dell'estensore - dal Presidente del tribunale o della Corte d'appello ai sensi dell'art. 154, disp. att. cod. proc. pen., salvo che il giudice emetta, dopo il provvedimento presidenziale, una ulteriore ordinanza si sospensione ai sensi del citato art. 304, cod. proc. pen., relativa al periodo di proroga.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)