Sez. 6, Sentenza n. 22811 del 25/05/2011 Cc. (dep. 08/06/2011) Rv. 250107 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza - Estensione al periodo di proroga concesso ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen. - ApplicabilitĂ .
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza può ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154 comma quarto-bis disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)