Sez. 1, Sentenza n. 3318 del 07/12/1973 (Rv. 367213 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONDIZIONI - ACCORDO TRILATERALE - COSCIENTE ADESIONE DEL TERZO - NECESSITA - MANIFESTAZIONE SUCCESSIVA - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONDIZIONI - ACCORDO TRILATERALE - COSCIENTE ADESIONE DEL TERZO - NECESSITA - MANIFESTAZIONE SUCCESSIVA - SUFFICIENZA.*
A differenza dell'interposizione reale, l'interposizione fittizia di persona, costituendo una parziale dissimulazione, non del contratto, ma di una delle parti contraenti, ha come indispensabile presupposto l'accordo simulatorio fra tre soggetti (contraente apparente, contraente effettivo, controparte), per effetto del quale la stipulazione con la persona interposta e solo apparente, mentre in realta vero contraente e la persona diversa la quale, non volendo figurare nel contratto, per fini particolari, leciti o illeciti che siano, preferisce nascondersi dietro un prestanome. Avviene cosi che gli effetti del negozio, superando la persona interposta, sorgono esclusivamente nei confronti dell'interponente. Ne consegue che, per aversi interposizione fittizia, e necessario il concorso dei tre soggetti interessati e l'accordo simulatorio, indispensabile per attribuire al negozio una portata giuridica diversa da quella che per se avrebbe. E necessario, infatti, che il terzo sappia di concludere il contratto con persona diversa da quella che in esso figura. Questa conoscenza, che rende il terzo partecipe dell'intesa simulatoria, vale di per se a stabilire un rapporto immediato e diretto fra interponente e terzo contraente ed ha la funzione di individuare l'effettivo contraente, perche senza di essa effettivo contraente sarebbe la persona interposta. Ma, perche egli sia ritenuto partecipe, non occorre che il terzo abbia dato all'accordo simulatorio la propria effettiva e negoziale partecipazione, bensi e sufficiente che, informato dell'intesa raggiunta fra interponente e prestanome, manifesti la volonta di contrarre. (V 1187/72, mass n 357653).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)