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Sez. 3 - , Ordinanza n. 12016 del 16/05/2017 (Rv. 644398 - 01)

AZIENDA - AFFITTO | Affitto d’azienda relativo ad attività svolta in immobile condotto in locazione - Successione automatica nel contratto di locazione - Esclusione - Contratto di sublocazione o di cessione della locazione - Necessità - Presunzione fino a prova contraria della cessione - Configurabilità - Espressa regolazione delle sorti del contratto di locazione contenuta in quello di affitto di azienda - Operatività della presunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644398-01

AZIENDA - AFFITTO

Nella disciplina di cui all’art. 36 della l. n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce l’automatica successione nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio di sublocazione o di cessione del contratto di locazione, la cui esistenza peraltro si presume fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all’art. 2558 c.c., salvo che le parti, nello stipulare il contratto di affitto di azienda, non abbiano espressamente disciplinato le sorti di quello di locazione dell’immobile, nel qual caso la predetta presunzione non opera.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)