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Sez. L, Sentenza n. 13994 del 13/12/1999 (Rv. 532135 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA | Iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia - Unicità della posizione assicurativa presso il Fondo medesimo - Obbligo tassativo - Richiesta della liquidazione di una pensione supplementare - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532135-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

In base all'art. 5, comma primo, della legge n. 58 del 1992 per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, obbligatoriamente iscritto al relativo Fondo pensioni è prevista in modo tassativo "la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale", senza che vi sia la possibilità di rinunciare alla predetta unicità della posizione assicurativa. Ciò esclude la sussistenza per il suddetto personale (ivi compresi i dirigenti) della possibilità di richiedere la liquidazione di una pensione supplementare. Infatti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1338 del 1962, presupposto fondamentale del trattamento pensionistico in questione è la diversità tra il regime o la gestione in cui maturi la pensione e il regime o la gestione cui deve far carico la pensione supplementare.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1992 num. 58 art. 5, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)