Sez. 1, Sentenza n. 9218 del 01/09/1995 (Rv. 493841 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - ATTO DI CELEBRAZIONE - IN GENERE | Indicazioni di cui ai numeri 6 e 8 dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile - Mancanza nell'atto di stato civile - Dichiarazioni di cui ai predetti articoli - Effettuazione - Prova - Mezzi.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - ATTO DI CELEBRAZIONE - IN GENERE
Qualora un soggetto impugni un matrimonio, sostenendone l'inesistenza, per il fatto che il relativo atto di stato civile non contiene le indicazioni di cui ai nn. 6 ("la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie") e 8 ("la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio") dell'art. 126 dell'ordinamento dello stato civile, la difesa della controparte, la quale eccepisca che l'omissione riguarda l'atto e non la celebrazione, può provare, con ogni mezzo, che tali dichiarazioni sono state rese, anche se non siano materialmente inserite nell'atto, non sussistendo la limitazione dei mezzi di prova ricavabile dagli artt. 132 e 133 cod. civ., atteso che il convenuto dimostra il proprio titolo di coniuge sulla base dell'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 130 cod. civ., e che la prova, con ogni mezzo, dell'intervenuta manifestazione del consenso "ad nuptias" può sempre essere fornita allo scopo di ottenere la rettificazione dell'atto ovvero, nel corso di un'azione di stato, per integrare le risultanze degli atti dello stato civile e, quindi, modificarli, ove si accerti la incompletezza della loro redazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 165 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 454 CORTE COST., Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 126, Cod. Civ. art. 130, Cod. Civ. art. 132, Cod. Civ. art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)