Sez. L, Sentenza n. 1565 del 21/02/1985 (Rv. 439547 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE E DELLA NORMATIVA REGOLATRICE DEL RAPPORTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AD UNA QUALIFICA SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE E DELLA NORMATIVA REGOLATRICE DEL RAPPORTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione di merito, intesa ad identificare la posizione del dipendente in termini di qualifica sulla base della concreta attività svolta ed in riferimento agli elementi di maggior rilievo, in relazione alla normativa regolatrice del rapporto, non è censurabile in Sede di legittimità, potendosi in questa Sede dedurre soltanto la violazione dei principi e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema d'inquadramento dei lavoratori in una determinata qualifica. (V 4060/83, mass 429019; (V 3403/82, mass n 421380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)