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Sez. L, Sentenza n. 4060 del 13/06/1983 (Rv. 429019 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA E QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429019-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AL LAVORATORE DI UNA DETERMINATA CATEGORIA E QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In Sede di legittimità può essere lamentata la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria o qualifica, ma non anche, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione di merito intesa ad identificare la posizione del lavoratore in termini di categoria e qualifica, sulla base della concreta attività svolta ed in riferimento agli elementi di maggior rilievo ed importanza. (Conf 3403/82, mass n 421380; (Conf 1595/82, mass n 419412).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)