Sez. L, Sentenza n. 3403 del 03/06/1982 (Rv. 421380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELL'UNA O NELL'ALTRA CATEGORIA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI NELL'UNA O NELL'ALTRA CATEGORIA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
In Sede di legittimità, mentre è possibile dedurre la violazione dei principi giuridici e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nell'una o nell'altra categoria, non è invece sindacabile (se sorretta da adeguata motivazione) la valutazione di merito delle circostanze di fatto idonee ad identificare la posizione del lavoratore in termini di categoria e qualifica e apprezzate, sulla base della concreta attività svolta dal prestatore di lavoro subordinato, in riferimento agli elementi di maggior rilievo e di prevalente importanza ai detti fini. (V 5411/81, mass n 416123; (Conf 4277/81, mass n 414955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)