Sez. 1, Sentenza n. 19149 del 15/12/2003 (Rv. 568902 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Residui di lavorazioni industriali - Qualificazione - Rifiuti speciali - Disciplina applicabile ex art. 39, legge n. 146 del 1994 - Assimilazione ai rifiuti urbani - Sussistenza - Ammissibilità dell'autosmaltimento - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità della tassa - Fattispecie anteriore alla disciplina stabilita dal D.Lgs. n. 22 del 1997.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 39, legge n. 146 del 1994, abrogando l'art. 60, D.Lgs n. 507 del 1993, aveva stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fatta eccezione soltanto per quelli ospedalieri, tossici e nocivi, eliminando la discrezionalità del Comune in ordine alla assimilabilità o meno dei rifiuti speciali a quelli urbani e riservando l'autosmaltimento, anche in regime di convenzione, esclusivamente alle ultime tre categorie di rifiuti sopra indicate, con conseguente legittimità dell'imposizione della succitata tassa - sino all'abrogazione dell'art. 39, cit. da parte dell'art. 17, comma terzo, legge n. 128 del 1998 - in riferimento ai rifiuti consistenti in residui di lavorazioni industriali (nella specie, residui di lana e tessuto provenienti da lavorazione di materassi).
Riferimenti normativi: Legge 09/02/1982 num. 42, Legge 26/02/1994 num. 146 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 60, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17 com. 3, DPR 10/09/1982 num. 915 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 58, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)