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Sez. 2, Sentenza n. 28042 del 05/04/2012 Ud. (dep. 13/07/2012) Rv. 253245 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Divieto di "reformatio in peius" - Appello del solo imputato - Assoluzione da alcuni dei capi di imputazione - Conferma pena finale - "Reformatio in peius" di fatto - Divieto.
Stato
decisa il 2012-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253245-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Opera una "reformatio in peius", inammissibile in difetto di impugnazione da parte del P.M., la sentenza di appello che assolva l'imputato da alcuni capi di imputazione ma lasci invariata la pena finale. Il divieto di "reformatio in peius", infatti, deve avere riguardo non giĆ  al trattamento sanzionatorio finale cumulativamente considerato, ma alla pena inflitta per ogni singolo reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)