Sez. 6, Sentenza n. 23356 del 04/03/2014 Ud. (dep. 04/06/2014) Rv. 259953 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Sentenza - Esclusione di circostanze aggravanti - Conferma della sentenza di primo grado anche "quoad poenam" - Violazione del divieto - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, pur avendo escluso la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, lascia inalterata la pena complessiva determinata in primo grado, a nulla rilevando il fatto che, in quella sede, non era stato quantificato l'aumento di pena stabilito per le predette circostanze. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che l'irrogazione per il reato base di una pena superiore ai minimi edittali, da parte del giudice di primo grado, implicava che lo stesso avesse tenuto conto delle circostanze poi escluse in appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)