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Sez. 1, Sentenza n. 45236 del 22/10/2013 Ud. (dep. 08/11/2013) Rv. 257775 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Concessione di un'ulteriore attenuante in appello - Diminuzione complessiva della pena ma riconoscimento di una minore riduzione per l'attenuante già concessa in primo grado - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257775-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado. (Fattispecie in cui in primo grado erano state concesse le circostanze attenuanti generiche ed una conseguente riduzione della pena pari a un terzo, mentre in appello, riconosciuta anche l'attenuante del risarcimento del danno, la riduzione per le generiche era stata effettuata in misura inferiore al terzo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)