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Sez. 2, Sentenza n. 18560 del 20/08/2009 (Rv. 609788 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Interesse ad intervenire - Accertamento - Criteri - Valutazione "ex ante" al momento dell'introduzione del giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 2009-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609788-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

L'interesse del terzo ad intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., va valutato non già "ex post", e cioè in base all'incidenza che la decisione impugnata può concretamente avere sulla posizione del terzo, ma "ex ante", e cioè con riferimento alla proposizione della domanda e tenuto conto della astratta idoneità della pronuncia richiesta a ledere l'interesse diretto del terzo medesimo. (Applicando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la sussistenza dell'interesse, in capo all'erede legittimo, ad intervenire in appello nel giudizio promosso dall'erede testamentario per far valere la simulazione di una vendita compiuta dal defunto in prossimità del decesso, giudizio conclusosi in primo grado col rigetto della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)