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Sez. 1, Sentenza n. 4832 del 28/03/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169257 - 01

REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - PENE DI SPECIE DIVERSE - UNIFICAZIONE - LEGITTIMITÀ - PENE DI GENERE DIVERSO - UNIFICAZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169257-01

REATO - CONCORSO DI REATI - CONCORSO FORMALE - REATO CONTINUATO - IN GENERE - PENA - PENE DI SPECIE DIVERSE - UNIFICAZIONE - LEGITTIMITÀ - PENE DI GENERE DIVERSO - UNIFICAZIONE - POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

La pena per il concorso formale di reati e per il reato continuato è quella "che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Alla unificazione delle pene non è di ostacolo la loro diversità qualitativa, con l'unico limite, però, che la pena concretamente inflitta non risulti superiore a quella che sarebbe applicabile in base al loro cumulo materiale. Ne deriva che le pene di specie diversa (reclusione ed arresto o multa ed ammenda) possono essere unificate, senza che risulti violato detto limite, poiché per una sorta di finzione giuridica la pena di specie meno grave viene assimilata a quella di specie più grave (art. 76, comma secondo, cod. pen.). le pene di genere diverso (reclusione e multa o arresto ed ammenda) non possono invece essere unificate, perché, altrimenti, si violerebbe il menzionato limite, in quanto si applicherebbe una pena superiore a quella irrogata per il reato più grave, non essendo ad essa assimilabile, per espresso divieto legislativo (art. 76, comma terzo, cod. pen.) la pena inflitta per il reato meno grave. (Conf S.U. 26 maggio 1984, falato).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)