Sez. 6, Sentenza n. 45512 del 14/12/2010 Cc. (dep. 27/12/2010) Rv. 248958 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave - Pendenza di un giudizio civile di risarcimento danni nei confronti del magistrato - Rilevanza - Esclusione.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
In tema di ricusazione, non costituisce motivo di inimicizia grave, ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la pendenza di una causa civile di risarcimento danni intentata dal ricusante nei confronti del giudice, a seguito della trattazione di altro procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)