Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 07/06/1976 (Rv. 380906 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMA - IDONEITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE; RISERVA DI ESAME DEI DOCUMENTI DAL CLIENTE; MANCATO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA).*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMA - IDONEITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE; RISERVA DI ESAME DEI DOCUMENTI DAL CLIENTE; MANCATO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA).*
Per il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art 214 cod proc civ, pur non essendo richiesta alcuna formula speciale o sacramentale, occorre che la parte, contro la quale la scrittura sia stata prodotta in giudizio, sollevi un'impugnazione chiara ed inequivoca contro l'autenticita della stessa. Il convincimento del giudice del merito, circa l'idoneita o meno di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi di detta impugnazione, risolvendosi in una valutazione di fatto, non e censurabile in Sede di legittimita, se sorretto da corretta ed adeguata motivazione. (nella specie, i giudici del merito avevano negato la configurabilita di un disconoscimento ex art 214 cod proc civ nella dichiarazione con la quale il procuratore della parte, pur affermando di disconoscere i documenti prodotti dall'avversario, si era riservato di farli esaminare dal cliente, al fine di confermare o meno detta affermazione, senza pero poi sciogliere la riserva. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto insindacabile la statuizione). (V 369/74, mass n 368044; (V 1635/72, mass n 358468).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)