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Sez. 1, Sentenza n. 4219 del 17/07/1985 (Rv. 441723 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441723-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

L'ordinanza resa sull'istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 54 cod. proc. civ., non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto configura un provvedimento privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, né incidente sullo "organo-giudice", o sui criteri di Costituzione del medesimo, ma esclusivamente diretto, in via ordinatoria e strumentale, ed in esito ad un procedimento di tipo sostanzialmente amministrativo, ad assicurare interessi di ordine generale sull'imparzialità ed il corretto Esercizio dell'attività giudiziaria da parte del "giudice-persona". (V 1113/84, mass n 433251; (V 187/83, mass n 426400 (ord.); (V 1017/82, mass n 418878).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)