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Sez. 1, Sentenza n. 1017 del 18/02/1982 (Rv. 418878 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418878-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Avverso l'ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice non è ammesso il ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, diretto solo a verificare la capacità processuale del giudice rispetto alla lite, senza la composizione di alcun conflitto di interessi, ed emanato in assenza di un vero e proprio contraddittorio. Nè rileva la condanna alle spese pronunciata a carico del ricusante soccombente, la quale non è conseguenza dell'instaurazione del contraddittorio, bensì costituisce applicazione dell'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 1761/81, mass n 412443; (V 1031/81, mass n 411567; (V 6102/79, mass n 402815).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)