Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 14/02/2013 (Rv. 624941 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze - Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza - Sopravvenuto venir meno della causa di sospensione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - EFFETTI
Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)