Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007 (Rv. 596442 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) - Presunzione di veridicità ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976 n.857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, "ratione temporis" applicabile - Prescrizione di veridicità - Condizioni - Produzione per la prima volta solo nel corso del giudizio di risarcimento - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di responsabilità civile, nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976 n.857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 n.39, "ratione temporis "applicabile, è necessario che lo stesso sia completo in ogni sua parte, e che esso sia trasmesso all'assicuratore prima dell'inizio del giudizio di risarcimento. Nel caso, invece, che il detto modello sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio, esso vale come indizio in ordine alla dinamica del sinistro.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)