Sez. 2, Sentenza n. 7860 del 24/09/1994 (Rv. 487895 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE | Cessione d'azienda - Obbligazione del cedente di rinunciare alla licenza a lui intestata e di non opporsi alla concessione di una nuova licenza in capo al nuovo titolare - Validità - Cessione pura e semplice della licenza commerciale - Nullità.
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CESSIONE
Per il disposto dell'art. 4 legge 12 ottobre 1974 n. 824 recante la disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo degli alimenti e bevande, è valida, se correlata alla cessione dell'azienda, l'obbligazione del cedente di rinunciare alla licenza a lui intestata e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza in capo al nuovo titolare, laddove è nulla la clausola con cui si convenga la cessione pura e semplice della licenza commerciale, in quanto quest'ultima per sua natura personale, non è trasferibile a terzi, ai quali può concedersi soltanto una analoga licenza a seguito di estinzione per rinunzia o per altra causa della licenza precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 12/10/1974 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)