Sez. L, Sentenza n. 5045 del 01/10/1982 (Rv. 422958 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - INTERPRETAZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO NON EFFICACE "ERGA OMNES" - INTERPRETAZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
I contratti collettivi postcorporativi, non resi efficaci erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, hanno natura privatistica; pertanto, l'interpretazione delle relative clausole è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai fini dell'intimazione del licenziamento, fosse necessaria, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 del C.C.n.L. per i metalmeccanici del 19 aprile 1973, anche la contestazione della recidiva). (Conf 738/79, mass n 396913; (Conf 3792/78, mass n 393340).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1973 num. 22, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 23, Contr. Coll. 19/04/1973 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)