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Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 18/02/1995 (Rv. 490522 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Relazione di notifica - Indicazione della parte istante - Mancanza - Nullità della notifica o inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490522-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

La mancata indicazione della parte istante nella relazione di notifica della sentenza, o l'uso di formule stereotipate assai diffuse nella pratica (nella specie, la formula "a richiesta come in atti") non determinano la nullità di quell'atto processuale, né la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, sempre che nell'atto notificato sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha chiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica, o sia presente altro elemento che consenta, indirettamente, di dar contenuto specifico alla suddetta formula generica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)