Sez. 3, Sentenza n. 3682 del 21/02/2006 (Rv. 586783 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Miglioramenti eseguiti senza autorizzazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 - Indennizzo - Corresponsione - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 11 della legge n. 11 del 1971 e 16 della legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza - Art. 1651 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In tema di affitto di fondi rustici, i miglioramenti eseguiti sul fondo dall'affittuario coltivatore diretto senza il consenso del concedente dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 sono indennizzabili solo se viene osservata la procedura di legittimazione prevista dapprima dall'art. 11 della stessa legge n. 11 del 1971 e, poi, dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982 (accordo delle parti o parere favorevole dell'ispettorato provinciale agrario), non potendo al riguardo invocarsi l'art. 1651 cod. civ. che, abrogato per effetto dell'art. 29 della suddetta legge n. 11 del 1971, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del solo art. 14, secondo comma, della medesima legge n. 11 del 1971 (ma non anche del suindicato art. 29), è applicabile ai miglioramenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultima disposizione, ma non anche a quelli effettuati successivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)