Sez. F, Sentenza n. 38927 del 19/08/2014 Ud. (dep. 23/09/2014) Rv. 261237 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Nullità della sentenza - Ipotesi di ricorso "per saltum" - Annullamento con rinvio al giudice di primo grado - Esclusione - Annullamento con rinvio al giudice di appello - Ragioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
In ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio, non al giudice che l'ha emessa, ma al giudice di appello, che, dovendo redigere "ex novo" la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)