Sez. 5, Sentenza n. 43170 del 25/09/2012 Ud. (dep. 08/11/2012) Rv. 254131 - 01
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA | Nullità della sentenza - Ricorso per "saltum" - Annullamento con rinvio al giudice di appello - Ragioni.
SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA
In ipotesi di ricorso per saltum, all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. .
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)