Sez. 6, Sentenza n. 28212 del 12/10/2017 Ud. (dep. 19/06/2018) Rv. 273539 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Divergenza radicale tra motivazione e dispositivo - Causa di nullità della sentenza di primo grado - Esclusione - Potere del giudice di appello di esaminare i motivi di appello - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)